Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la SENTENZA N. 19427/2021 intervengono a dirimere il contrasto circa il mezzo processuale da utilizzare da parte degli Avvocati per recuperare i propri onorari, oggetto di un lungo e contrastante dibattito, sia in dottrina che in Giurisprudenza.
Infatti, secondo una tesi, l’art. 9 comma 5 della L. 27/2012 ("Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”) avrebbe letteralmente abrogato l’art. 636 c.p.c., di conseguenza l'Avvocato dovrebbe utilizzare esclusivamente lo speciale procedimento previsto dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, nel testo sostituito dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14.
Accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, Le Sezioni Unite formulano i seguenti principi di diritto:
"In tema di liquidazione del compenso all'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all'art. 9 D.L. n. cit., l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.
Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi".
CASSAZIONE, SS. UU. CIVILI, SENTENZA N. 19427/2021