Il decesso dell'avvocato di una parte provoca la interruzione automatica del processo, Ordinanza Corte di Cassazione n. 32189 del 02.11.2022 , giudizio patrocinato dall'Avv. Giuseppe Pompeo Pinto
Il decesso dell'avvocato in corso del giudizio, provoca la interruzione automatica del procedimento.
Se il procedimento prosegue, senza la interruzione, il provvedimento conclusivo può essere impugnato per violazione di legge.
Con la ordinanza della Corte di Cassazione n. 32189 del 2022, la ricorrente, difesa in Cassazione dall'Avv. Giuseppe Pompeo Pinto, ha avuto il riconoscimento delle proprie ragioni; la sentenza conclusiva del procedimento è stata annullata dalla Cassazione, in quanto il difensore della ricorrente nel precedente grado era deceduto ed il processo era proseguito.
Questo il principio espresso: " La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, infatti, determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d'appello (o, come nel caso in esame, dell'ordinanza pronunciata in unico grado dal tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011) può essere dedotta e provata per la Ric. 2021 n. 31326 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 10006 del 2020, in motiv.; Cass. n. 790 del 2018; Cass. n. 28846 del 2018; Cass. n. 21002 del 2017).
DI SEGUITO LA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 32189/2022
ORDINANZA sul ricorso 31326/2021 proposto da: XXXXX rappresentata e difesa dagli Avvocati GIUSEPPE POMPEO PINTO per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro YYYY ; - intimato — avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE DI TRANI depositata il 27/10/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell'adunanza in camera di consiglio del 7/7/2022. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, resa in composizione collegiale, ha accolto la domanda, proposta con ricorso a norma degli artt. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis ss c.p.c., con la quale, in data 24/9/2019, l'avv. YYYYY aveva chiesto la condanna di XXXX al pagamento del compenso maturato per l'opera professionale da lui prestata in sede giudiziale in favore della stessa. 1.2. Il tribunale, in sostanza, ha ritenuto che, incontroversa la prestazione dell'opera professionale da parte dell'istante, era rimasta del tutto sfornita di prova l'eccezione della Velez di aver già soddisfatto il credito al relativo compenso azionato dall'avv. YYYY. 1.3. XXXX , con ricorso notificato il 17/12/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell'ordinanza. 1.4. L'avv. YYY è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 298, 299, 301 e 304 c.p.c., degli artt. 111, comma 2°, e 24 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata sul rilievo che la stessa era stata pronunciata all'esito di un giudizio che, in realtà, avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto a fronte del decesso, in data 25/11/2020, dell'avv. Luigi ZZZ, suo unico difensore. 2.2. Il motivo è fondato con assorbimento del secondo, proposto in via subordinata. La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, infatti, determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d'appello (o, come nel caso in esame, dell'ordinanza pronunciata in unico grado dal tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011) può essere dedotta e provata per la Ric. 2021 n. 31326 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 10006 del 2020, in motiv.; Cass. n. 790 del 2018; Cass. n. 28846 del 2018; Cass. n. 21002 del 2017). 3. Il ricorso dev'essere, pertanto, accolto e l'ordinanza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio al tribunale di Trani che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Trani che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sesta
L'Avv. Giuseppe Pompeo Pinto, patrocinante in Cassazione tutela la clientela, anche in Corte di Cassazione, in relazione a vizi di procedura dei precedenti gradi di giudizio.