Sussiste un contrasto presso la Corte di Cassazione, in relazione al potere certificativo degli Avvocati, circa la procura conferita ai clienti.
Un ulteriore, ennesimo, sicuramente esagerato ostacolo ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, cui gli avvocati cassazionisti devono confrontarsi da sempre. Ed infatti, dopo molteplici sentenze che aveva dichiarato la invalidità della procura rilasciata quando era in piedi il precedente mandato, ovvero ante pubblicazione provvedimento, si aggiunge questa ulteriore questione: può un avvocato farsi rilasciare una procura a ricorrere in cassazione, in data anteriore alla data del ricorso ( anche se successiva al provvedimento impugnato), ed il luogo diverso rispetto a quello di formazione dello stesso ricorso per cassazione?
Certo, verrebbe da pensare al 99% degli Avvocati, ma gli Emellini , ahimè, la pensano in maniera diversa.
La problematica è riassunta nella ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione,
n. 19039/2023 del 5 luglio 2023, che ha rimesso gli atti al Presidente per eventuale assegnazioni alle Sezioni Unite per le risoluzione del caso.
In sintesi, e di seguito le sentenze oggetto di contrasto:
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9271 del 04/04/2023, Rv. 667248-01, ha statuito : «La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l’autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e “Marsala-Roma” quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all’atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania)».
In senso analogo si erano pronunciate, in precedenza, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022, Rv. 664508-01 («La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, sicché l’autenticazione del procuratore deve essere contestuale all’atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 mag
gio 2019, proposto in forza di una procura - comunque priva del requi-sito di specialità - sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019).»), Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11244 del 07/04/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 21/04/2022, Cass., Sez. 3, Or-dinanza n. 32569 del 04/11/2022.
in senso opposto al descritto indirizzo giurisprudenziale si è pro-nunciata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36827 del 15/12/2022, Rv. 666696-01, così massimata: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla re-dazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo.».
Quindi, massima attenzione alla procura da autenticare per ricorrere in Cassazione.
L'Avv. Giuseppe P. Pinto cassazionista con studio in Roma tutela la clientela dinanzi la Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori.