Sempre più spesso assistiamo a decisioni della Corte di Cassazione che coinvolgono problemi procedurali anziché di diritto sostanziale, rendendo la vita difficile all'operatore del diritto che deve confrontarsi su questioni lontane al thema oggetto di disputa.
Ultimo, in ordine di tempo, riguarda la procura speciale alle liti.
Fino a poco tempo fa, era normale che la procura speciale alle liti fosse valida, qualora sottoscritta in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione, purchè successivamente alla pubblicazione della sentenza da impugnare, facendo però attenzione alla sovrapposizione della procura conferita al precedente procuratore, in tema di autentica dell'atto.
Già questo era una sorta di slalom: il precedente Legale non poteva attestare la conformità della sentenza dopo il conferimento della procura al Cassazionista.
Superate tali questioni, se ne è presentata un'altra: è’ valida la procura speciale alle liti se conferita in data anteriore alla redazione del ricorso ed in luogo diverso?
Proprio così, perhcè la Suprema Corte, con Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022, aveva deciso che «la procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, sicché l’autenticazione del procuratore deve essere contestuale all’atto a cui la procura si riferisce”.
Fortunamente , non tutti la pensano allo stesso, modo, sicchè ancora più recentemente si è espressa la Corte di Cassazione con decisione, n. 19039/2023 che ha statuito che: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo”.
Stante il contrasto è stata rimessa la questione al Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
E' ovvio che il Cassazionista deve prestare particolare attenzione a tali questioni, per evitare che i diritti dei clienti vengano infranti da simili questioni procedurali.
L'Avvocato Giuseppe Pompeo Pinto, Cassazionista, tutela la clientela dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.