Come noto l'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prevede che «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale..".
Ma cosa succede se il lavoratore è stato affetto da una patologia invalidante che non ha consentito di esercitare - per cause di evidente forza maggiore e fisica - tale diritto nel termine di 60 giorni?
Sul quesito si è occupata la Corte di Cassazione, che con ordinanza interlocutoria a Sezioni Unite Numero: 23874, del 05/09/2024 ha statuito che la scelta espressa dal legislatore di non riconoscere meritevole di tutela il lavoratore licenziato che non si attivi tempestivamente, pur a fronte di un atto che coinvolge fortemente la qualità della vita propria e familiare, si appalesa irragionevole quando è riferita anche all’incapace che non abbia impugnato il recesso per l’assoluta incolpevole incapacità di comprendere e di autodeterminarsi. Non operando in tal caso alcun bilanciamento, la previsione normativa si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia con riferimento al principio di eguaglianza, non potendo la situazione dell’incapace essere equiparata a quella del soggetto che tale non è.
Per questo motivo, la Corte di Cassazione , con tale ordinanza a Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione lavoro con l’ordinanza interlocutoria n. 27483 del 27 settembre 2023) – hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli 3, 4, 32, 35, 11, 117 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui, nel prevedere che «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, …», fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto, anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.