La Corte di Cassazione sulla tempestività/tardività della contestazione disciplinare - Corte di Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza 13 settembre 2024 n. 24609
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Interessante ordinanza della Corte di Cassazione che affronta, in maniera pratica il tema della tempestività della contestazione disciplinare. Nel caso in esame, la corte di merito aveva ritenuto tardiva la contestazione che, a fronte del comportamento tenuto in data 9 dicembre, era stata notificata il 19 febbraio, quindi dopo poco più di due mese.
La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra esposto, conferma che la contestazione era TARDIVA, sulla base delle seguenti considerazioni:
Questa Corte ha da tempo chiarito che il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare,
la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza
nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore - datore di lavoro di procrastinare
la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare
l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della
contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.
Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica
natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto
maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di
merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici
(Cass. 14115/2006).
E' stato peraltro soggiunto che nell'ambito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 7 della
legge n. 300 del 1970, la contestazione deve avvenire in immediata connessione temporale con il
fatto; il requisito della immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che
comporta che il giudice deve applicare il suddetto principio esaminando il comportamento del datore
di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente,
indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione
fatta non a ridosso immediato dell'infrazione(Cass. n. 13190/2003).
L'Avv. Giuseppe Pinto tutela i diritti dei clienti in materia di licenziamento presso i Tribunali, Corte di Appello, Corte di Cassazione.