(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Cassazionista in Roma

Tel. 389.0219253

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RICORSO PER CASSAZIONE E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO -GRATUITO PATROCINIO IN CASSAZIONE ( previa valutazione non manifesta infondatezza e/o ipotesi inammissibilità ex art. 360 bis cpc)

(by avvocatocassazionista-roma.it)

L'Avv. Giuseppe Pompeo Pinto, Avvocato patrocinante in Cassazione a Roma, è iscritto nell'elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato ( in gergo gratuito patrocinio), anche per la difesa dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, oltre che nei giudizi che devono essere patrocinati in Tribunale ovvero in Corte di Appello. L'ammissione al gratuito patrocinio in Cassazione consente di essere difesi dinanzi la Suprema Corte; l'Avvocato redigerà quindi il ricorso per cassazione se deve impugnare la sentenza, ovvero il controricorso per cassazione se deve contraddire all'impugnazione proposta dalla controparte; il controricorso per cassazione, a Sua volta, può contenere una impugnazione della sentenza di secondo grado, in tal caso assumerà la denominazione di controricorso per cassazione incidentale.

L'Avv. Giuseppe  P. Pinto, prima di accettare  un incarico con gratuito patrocinio valuta la non manifesta infondatetezza dell'azione e/o la sussistenza di  ipotesi di inammissibilità ( ex art. 360 bis cpc) , ipotesi frequente in Cassazione,  che possono portare alla revoca del gratuito patrocinio.

E non solo. L’art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)»,  prevede che non sia liquidato il compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora l’impugnazione sia dichiarata inammissibile, senza permettere alcuna distinzione in merito alla causa d’inammissibilità.

La Corte Costituzionale, con sentenza 30/01/2018 n° 16, ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma, rigettando le questioni di legittimità sollevate.

 

Per quanto esposto, il sottoscritto Avvocato si riserva ogni opportuna ed insindacabile valutazione circa la opportunità - fattibilità di patrocinare una causa in Corte di Cassazione con il Gratuito Patrocinio.

A tal fine si evidenzia che per il Codice Deontologico l'Avvocato deve  accettare il mandato di un Cliente GIA' AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO; cosa bene diversa  la situazione  DI COLORO CHE DICONO DI AVER DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO E CHE ANCORA DEVONO FARE LA DOMANDA (  che potrebbe essere rigettata dal Competente Consiglio dell'Ordine). E poichè l'istruzione della domanda di gratuito patrocinio, accompagnata dalla previa verifica di fattibilità del ricorso, richiede TEMPO, non saranno esaminate le situazioni ove il ricorso per cassazione scade a breve. 

 

 

Da ricordare che: Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Quindi se la parte è stata ammessa al patrocinio ed è soccombente in Corte di  Appello, non può utilizzare il beneficio per la Corte di Cassazione.

 

Per ogni informazioni contatta avvocatocassazionista-roma.it al 389/0219253

 

 

Da sapere

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi,  la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

 

Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

i cittadini italiani

gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare

gli apolidi gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

 

Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

 

Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;

luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;

luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

 

Come si presenta la domanda
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

la richiesta di ammissione al patrocinio

-le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti -il suo nucleo familiare

-l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)

-l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio

-se trattasi di causa già pendente

-la data della prossima udienza

-generalità e residenza della controparte

-ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere

-prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

 

La maggior parte degli Ordini degli Avvocati, consente di effettuare la domanda on line, tramite alcune piattaforme ( in genere SFERA o RICONOSCO).

 

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda

valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità, emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:

-accoglimento della domanda

-non ammissibilità della domanda

-rigetto della domanda

trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

 

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

 

E se la parte non viene ammessa?

Può opporsi al diniego, ma se anche tale strada non porta all'ammissione dovrà pagare gli onorari all'Avvocato e le spese allo stato.

 

Scarica la modulistica dell'Ordine degli Avvocati di Roma

 

 

https://www.ordineavvocatiroma.it/patrocinio-a-spese-dello-stato/

 

 

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