(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Cassazionista in Roma

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RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA O PER LA INTERDIZIONE

COSA E’ L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L’amministratore di sostegno è una figura istituita dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

L’art. 1 prevede, infatti, che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

 

CHI PUO’ RICHIEDERE l’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Il ricorso può essere proposto:

dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato

dal coniuge

dalla persona stabilmente convivente

dai parenti entro il quarto grado

dagli affini entro il secondo grado

dal tutore o curatore

dal pubblico ministero

 I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

 

A CHI E’ RIVOLTO  L’ISTITUTO, I SOGGETTI BENEFICIARI

La misura è disposta in favore di un’ampia categoria di beneficiari, tra i quali, ad esempio:

le persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcoldipendenza; ma, anche, prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia (talvolta anche in assenza di una specifica patologia (Cass. Civ., 07/03/2018, n. 5492).

Le persone affetta da infermità fisiche: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.

 

COME FUNZIONA LA PROCEDURA

L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare, dietro presentazione di un ricorso.

 Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno

della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato

dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario

degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno

dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità

della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

 La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

 Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

il coniuge che non sia separato legalmente

la persona stabilmente convivente

il padre, la madre

il figlio

il fratello o la sorella

il parente entro il quarto grado

il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO OPPURE INTERDIZIONE

A volte si pensa di ricorrere alla misura della interdizione in casi in cui le condizioni fisiche del beneficiario siano più gravi.

Non è così.

Da sempre la Giurisprudenza afferma il  carattere residuale  dell’interdizione, la Giurisprudenza afferma: “..anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n.6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l’istituto che garantisca la tutela più’ adeguata, limitando la capacita’ del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all’interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione.. La Corte Suprema ha chiarito che l’istituto ha carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”
Quindi, la scelta da compiere è spesso legale da una valutazione complessiva del caso, e soprattutto dalla entità del patrimonio mobiliare e immobiliare del soggetto.

Se il patrimonio è consistente, con la interdizione si riesce ad effettuare una  migliore gestione e conservazione del patrimonio, da parte del tutore.

 

L’Avvocato Giuseppe Pompeo Pinto, tutela la clientela in materia di amministrazione di sostegno e di interdizione, presenta ricorsi per la nomina di amministratore di sostegno presso il Tribunale di Roma. 

 

Contatta l'Avvocato Giuseppe P. Pinto per avere informazioni, delucidazioni oppure per un preventivo al 389.0219253

 

 

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