Avv. Giuseppe Pompeo Pinto
Cassazionista in Roma
Tel. 389.0219253
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La legge di bilancio 2025, approvata in via definitiva il 28 dicembre 2024, ha introdotto, tra l’altro, talune importanti modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili, destinate ad avere una diretta incidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sull’iscrizione a ruolo delle cause.
In particolare, la norma ha aggiunto all’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 (testo unico spese di giustizia), dopo il terzo comma, il comma 3.1 che dispone: «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge.
Premesso che l’importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a) è pari a 43 euro, ne consegue che il personale di cancelleria non potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:
La norma non ha modificato in alcun modo né le ipotesi di esenzione né la quantificazione del contributo unificato, per cui nelle ipotesi in cui sia prevista l’esenzione nulla continuerà ad essere dovuto, mentre nelle ipotesi in cui il valore del contributo unificato dovesse essere inferiore alla somma di 43 euro, continuerà ad essere dovuta la minor somma; allo stesso modo, nelle ipotesi in cui la somma dovuta dovesse essere superiore a 43 euro e la parte che chiede l’iscrizione a ruolo si limiti a versare solo la somma di 43 euro (ovvero una somma maggiore a tale valore, ma pur sempre inferiore alla somma effettivamente dovuta), si genererà una parziale omissione del contributo che dovrà essere oggetto di successivo recupero.
CONTRIBUTO UNIFICATO IN CASSAZIONE SU CONTROVERSIE LAVORO
Il contributo unificato in Cassazione sulle materie di diritto del lavoro, ha subito una recente modifica. Infatti, fino a pcoo tempo fa, era dovuto in Cassazione il contributo unificato per tali materie, non valendo in Cassazione l'esenzione in base al reddito.
La disciplina ha subito un cambiamento a seguito della decisione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3298 del 22 maggio 2019 , che accogliendo l’appello proposto dalle associazioni sindacali afferma il principio in base al quale «nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, l’esenzione disposta a favore della parte che sia titolare di un reddito inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 debba restare ferma, anche per i giudizi in Cassazione, mentre il richiamo all’art. 13 comma 1 vale solo ad indicare l’ammontare della prestazione dovuta dalle parti che siano titolari di un reddito eccedente tale soglia».
Quindi, il lavoratore promotore di una vertenza, se in possesso di un reddito familiare inferiore alla soglia prevista dalla legge, non sarà più tenuto a versare il contributo unificato per le cause proposte dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione che era quantificato nella misura di euro 1.036,00 per le cause di valore indeterminabile.
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