(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Cassazionista in Roma

Tel. 389.0219253

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RICORSI PER REVOCAZIONE IN CASSAZIONE 

EX ART. 391 BIS CPC e 395 n. 4 CPC

LA REVOCAZIONE IN  CASSAZIONE EX ART. 391 BIS E 395 N. 4 CPC

 

Sia le ordinanze che le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione, possono essere oggetto di revocazione. Nel caso in esame ci occupiamo della fattispecie prevista dall’art. 391 bis cpc, in base al quale ( formulazione post Cartabia): 

Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380 bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo”.

A sua volta, l’art. 395 numero 4) del cpc, prevede: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione….: 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. 

Il giudizio ricalca quello del ricorso per cassazione, va proposto entro 60 gg dalla notificazione della sentenza ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza; al fine di evitare declaratoria di inammissibilità, occorrerà prestare attenzione sia ad aspetti formali inerenti la formazione del fascicolo ( procura a Cassazionista, copia autentica del provvedimento della Corte di Cassazione oggetto di revocazione ecc), sia ad aspetti di natura sostanziale, legati alla natura particolare del procedimento. 

Chiaramente trattasi di un mezzo di impugnazione straordinario, che può essere utilizzato per determinate fattispecie con oggetto l'errore di fatto revocatorio  di cui al n. 4 dell’art. 395 del c.p.c.:  deve trattarsi di un errore nella percezione delle risultanze documentali, rilevabile non già dalla sentenza viziata, ma ex actis, senza esigenza istruttoria.

Pertanto, l’errore deve essere una mera svista, un errore percettivo, come ad esempio l’omesso esame di un motivo del ricorso per cassazione; non può essere un errore di diritto, ossia un errore che riguardi il giudizio della Corte di Cassazione; inoltre l’errore deve cadere su fatti processuali decisivi ai fini del decidere.

 

L’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto, Patrocinante in cassazione, ha già esperito ricorsi per revocazione in cassazione; assiste la clientela per la redazione di ricorsi per revocazione ex art. 391 bis cpc in relazione all’art. 395 n. 4 cpc. 

 

Contatta lo studio al 389.0219253  oppure scrivi qui sotto

 

 

 

 

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