La Corte di Cassazione, a sezione Unite Civili, con la sentenza del 7.4.2014 n. 8053, esprimono un importante principio, a seguito di contratsto emerso.
I Giudici Ermellini concludono per l’applicabilita’ ai ricorsi per ncassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionale ndelle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012 art. 54 convertito con modificazione dalla Legge n. 134 del 2012, che sono nriferite alla disciplina del giudizio di cassazione. "Tra quest’ultime nrientra certamente, nonostante la non felice collocazione "topografica" ntra le norme preposte alla regolamentazione dell’appello, la ndisposizione di cui all’articolo 348 ter, u.c., aggiunto dalla norma in nesame, al codice di rito, giusta il cui disposto non e’ ammesso ricorso nai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), avverso quelle sentenze nd’appello che confermino la decisione di primo grado per le stesse nragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione nappellata. E’ facile accorgersi, infatti, che si tratta di una ndisposizione che attiene non all’appello, ma alle condizioni (e ai nlimiti) di ricorribilita’ per cassazione avverso una sentenza d’appello,n che avrebbe avuto forse maggior senso prevedere come comma aggiuntivo nall’articolo 360 cpc .
Viene quindi affermato il seguente principio di diritto:
"Le disposizioni di cui al Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 articolo 54 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali e cio’ sia per quanto riguarda la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), secondo la quale la sentenza d’appello e’ impugnabile "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, sia per quanto riguarda l’ultimo comma dell’aggiunto articolo 348 ter cpc, secondo il quale lan proponibilita’ del ricorso per cassazione e’ ammessa esclusivamente per i motivi di cui all’articolo 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), qualora l’impugnazione sia proposta avverso una sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata".
Nel merito, il ricorso viene dichiarato inammissibile per la violazione del principio di autosufficienza.