Lo Studio Legale ha trovato questa sentenza che di fatto riepiloga una serie di errori commessi dai patrocinanti, che hanno comportato la inammissibilità del ricorso per Cassazione.
Questi gli errori evidenziati dai Giudici Ermellini:
1) se la procura allegata al ricorso per cassazione è conferita contemporaneamente ad un avvocato non abilitato in cassazione e ad uno abilitato, il ricorso è inammissibile;
2) se la procura è firmata per autentica dall’Avvocato non iscritto all’Albo, il ricorso è inammissibile;
3) se il ricorso per cassazione è stato notificato avvalendosi della L. 53/1994 da parte di Avvocato non iscritto all’Albo speciale, il ricorso è inammissibile.
Tutti questi errori sono stati commessi contemporaneamente nel ricorso esaminato dalla Corte di Cassazione, che ne ha dichiarato la inammissibilità.
La sentenza deve essere un monito a diversi soggetti, professionali e non:
1) agli Avvocati , a prestare attenzione e ad accettare incarichi solo se rientrano nella propria competenza e nel patrocinio dell’Albo cui si è iscritti;
2) agli Avvocati iscritti all’Albo dei Cassazionisti, ad occuparsi personalmente dell’incarico ricevuto per materie riguardanti le Magistrature Superiori;
3) ai clienti, a scegliere Avvocato iscritto l’Albo dei Cassazionisti , se richiesto dalla materia e dal grado.
Si riportano stralci della sentenza della Corte di Cassazione n. 20468 del 12 ottobre 2015:
" Il ricorso appare inammissibile, sotto una pluralita’ di profili, giacche’:na) Con riguardo alla procura alle nliti (rilasciata, con atto posto in calce al ricorso, in favore degli navv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), e considerato che l’avv. n(OMISSIS) (nata nell’anno (OMISSIS)) non risulta esser abilitata al npatrocinio presso questa Corte (non essendo iscritta nel relativo albon tenuto dal CNF), questa Corte ha affermato il principio di diritto nCorte (Sez. 2, Sentenza n. 4691 del 2009), secondo cui, "E’ ninammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la procura alle liti sia stata, rilasciata in favore di un difensore non iscritto nell†albo speciale dei patrocinanti in Cassazione,n ancorche’ anche altro difensore abilitato sia stato indicato nnell’intestazione del ricorso ed abbia certificato la sottoscrizione deln ricorrente e sottoscritto il ricorso stesso";nb) Quanto alla certificazione dell’autenticita’ della sottoscrizione del ricorrente in calce alla procuran (pure eseguita da parte dell’avv. (OMISSIS), come risulta anche dalle nfirme apposte sulla relata di notifica ed in calce al ricorso)sempre nquesta Corte (Sez. 3, Sentenza n. 16915 del 2009)ha stabilito il nprincipio di diritto secondo cui: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all’atto (o a margine dello stesso) sia certificata autografa da difensore non iscritto nell†apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione,n atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione npresuppone l’esistenza dello "ius postulandi" e che l’invalidita’ della ncertificazione stessa implica la divergenza dell’atto di impugnazione ndal modello legale di cui all’articolo 365 c.p.c.,n per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa nanteriore all’atto."; c) Quanto, infine, alla notifica del ricorso per cassazione,n pure compiuta, ai sensi della Legge n. 53 del 1994, come modificata daln Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 46, a mezzo posta certificata, ndalla detta avv. (OMISSIS), non iscritta all’albon per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori, va richiamato il nprincipio di diritto (Sez. 2, Sentenza n. 357 del 2011) secondo cui n"Poiche’ - a norma della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 1 - solon l†avvocato munito di procura alle nliti puo’ eseguire direttamente le noti fiche, la notifica eseguita dal nprocuratore semplice domiciliatario e’ da ritenere inesistente anziche’ nulla, con conseguente impossibilita’ di applicare l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nnullita’ dall’articolo 156 c.p.c.". Nella specie il difetto del requisito dell’iscrizione all’Albo degli abilitati presso le giurisdizioni superiori non consente alla professionista l’esecuzione della detta notifica.