Quali sono gli esempi pratici di un licenziamento per giusta causa, che consente la interruzione di un rapporto di lavoro per un comportamento del dipendente così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro?
Nella fattispecie esaminata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9900 del 14 maggio 2015, un lavoratore aveva distrutto dati aziendali memorizzati nel personal computer, sia mail che materiale informatico.
La Corte di Cassazione conferma i precedenti gradi, ritenendo legittimo il licenziamento. Questa la motivazione:
A fronte della su descritta ricostruzione del quadro fattuale da parte dei giudici del merito, la valutazione della gravita’ degli addebiti e della loro idoneita’ ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, tale da comportare una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, deve valutare da un lato la gravita’ dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensita’ dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalita’ fra i fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva (cfr. ex plurimis Cass. 4 giugno 2002 n. 8107, Cass. 8 settembre 2006 n.19270...)
Anche sotto tale profilo, il giudizio della corte appare congruo ed esaustivo; esso inoltre e’ sorretto dalle specifiche previsioni del C.C.N.L. il quale prevede la sanzione del licenziamento in caso di "grave violazione degli obblighi di cui all’articolo 146, commi 1 e 2, seconda parte" (articolo 151) tra cui rientra "l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali dell’impresa" (articolo 146, comma 2). Tale valutazioni in termini di gravita’ non puo’ essere disgiunta dalla considerazione, pure rinvenibile in sentenza, del rilievo penale della condotta ascritta al lavoratore, sotto la specie del reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall’articolo 635 bis cp , il quale deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto nattraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stato cancellato, mediante l’apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero ndi file, poi recuperati grazie all’intervento di un tecnico informatico specializzato) (Cass. pen., ud. 18 novembre 2011, n. 8555, dep. 5 marzo 2012).
Quindi attenzione a cosa pigiare sulla tastiera del pc.