(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

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Corte Cassazione sent. 24347/2017 attestazione conformità notifica pec pena improcedibilità

2018-01-05 18:53

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Inammissiblità Ricorso cassazione, Inammissiblità Ricorso cassazione,

La sentenza notificata via pec va depositata con attestazione conformità, altrimenti il ricorso è improcedibile

Tema recente esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione , quello della attestazione di conformità della notifica via pec effettuata dalla controparte. In termini semplici, nel caso in esame, la sentenza della Corte di Appello era stata notificata all’avvocato domiciliatario via pec; dalla notifica scatta il termine di 60 gg per ricorrere in cassazione. E’ onere del ricorrente produrre la copia autentica o notificata della sentenza, con la relata di notifica al fine di consentire alla Corte di Cassazione, il controllo circa la tempestività del ricorso per cassazione. Ma cosa succede nel caso in cui la notifica della sentenza della Corte di Appello sia effettuata tramite PEC? in tale ipotesi occorre produrre la PEC con tutti gli allegati, e con la attestazione di conformità; nel caso in esame, l’attestazione di conformità della notifica tramite pec non era stata effettuata e la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile.
Di seguito un estratto della sentenza della Corte di Cassazione sezione 2 civile del 16 ottobre 2017, n. 24347 : "... La specificita’ della notificazione con modalita’ telematica ha i seguenti paradigmi normativi: a) la L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3 bis consente agli avvocati di effettuare la notificazione di atti e documenti con modalita’ telematica e, cioe’, impiegando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; b) a norma del comma 5 della predetta disposizione, l’"avvocato mittente" e’ tenuto a redigere "la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata"; c) nella notificazione telematica il mittente ottiene la "ricevuta di accettazione" (prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articolo 6, comma 1), fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dallo stesso mittente e contenente i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione del messaggio, e, in seguito, la "ricevuta di avvenuta consegna" (prevista dall’articolo 6, commi 2 e seguenti, del menzionato testo normativo), che e’ emessa dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario e costituisce prova che il messaggio e’ effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente alla lettura che questo ne abbia fatto); d) la notifica effettuata con modalita’ telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (Cass., Sez. L., Sentenza n. 20072 del 07/10/2015). Da cio’ consegue, tra l’altro, che all’indirizzo p.e.c. dell’"avvocato mittente" pervengono sia la ricevuta di accettazione sia la ricevuta di avvenuta consegna, documenti in formato digitale che costituiscono prova del perfezionamento della notificazione. All’indirizzo p.e.c. dell’"avvocato destinatario", invece, perviene il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente coi relativi allegati digitali, ma non giungono ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata. L’esigenza del destinatario di dimostrare la tempestivita’ del proprio ricorso mediante il deposito (prescritto dall’articolo 369 c.p.c.) della relata di notificazione non puo’ avvenire, dunque, con la produzione di documenti (necessariamente cartacei nel giudizio di cassazione) emessi dai gestori di posta elettronica certificata: i documenti da depositare sono, infatti, il messaggio di posta elettronica certificata ricevuto e la "relazione di notificazione (redatta) su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata" dell’"avvocato mittente" ai sensi del citato L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3-bis, comma 5. Nei gradi di merito - nei quali il processo civile telematico e’ stato da tempo avviato in virtu’ delle disposizioni del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-bis, commi 4, 5, 6 e 9-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni il deposito della documentazione delle parti puo’ (anzi, deve) essere eseguito con modalita’ telematiche e, dunque, il destinatario puo’ produrre nel suo formato digitale anche la relazione di notificazione pervenutagli. Nel giudizio di cassazione, invece, il deposito ex articolo 369 c.p.c. non puo’ che avere ad oggetto documenti in formato analogico (cartaceo), poiche’ l’applicabilita’ della disciplina del processo telematico nel grado di legittimita’ e’ limitata alle sole comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili ( Decreto Ministeriale Giustizia 19 gennaio 2016, emesso ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 10). Si verte, dunque, nell’ipotesi disciplinata dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 9, comma 1-ter, ("In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita’ telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis"), norma che, nel rimandare al comma 1-bis, dispone che l’avvocato provveda ad estrarre copia su supporto analogico (id est, cartaceo) del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e, poi, ad attestarne la conformita’ ai documenti informatici da cui le copie sono tratte ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1, (il quale recita: "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale in tutte le sue componenti e’ attestata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato"). La diversa documentazione a disposizione del mittente e del destinatario impone, logicamente, di distinguere (ma solo parzialmente) le due situazioni: 1) il mittente deve formare copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata inviato, degli allegati, e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna; 2) il destinatario, invece, deve estrarre copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto e dei suoi allegati, tra i quali e’ inclusa la relazione di notificazione L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis, comma 5; 3) in ogni caso, il procuratore (mittente o destinatario) e’ tenuto ad attestare la conformita’ all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico; 4) ovviamente, non essendo operative in questo grado le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, la sottoscrizione in calce all’attestazione cartacea depositata presso la cancelleria della Corte deve essere necessariamente autografa (manuale) e non digitale (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7443 del 23/3/2017). Con riferimento al deposito, da parte del mittente, del ricorso notificato telematicamente, questa Corte gia’ si e’ pronunciata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26102 del 19/12/2016) nel senso che, "Quando non sia fatto con modalita’ telematiche il deposito del ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito - in formato cartaceo, con attestazione di conformita’ ai documenti informatici da cui sono tratti - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articolo 6, comma 2". Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi avuto riguardo alla posizione del destinatario della notifica del provvedimento impugnato, dovendosi cioe’ ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalita’ telematica ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, debba estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformita’ agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica (in questo senso sembra essersi pronunciata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/7/2017; del medesimo avviso appaiono Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6657 del 2017 e Cass. n. 16498/2016, quest’ultima in relazione ad un caso cui era stata depositata una copia della sentenza impugnata "uso studio", priva del visto di conformita’, in luogo della copia autentica). Nel caso di specie, invece, la ricorrente principale ha omesso di produrre, oltre che il messaggio di posta elettronica certificata pervenutole, l’attestazione con propria sottoscrizione autografa della conformita’ agli originali digitali delle copie analogiche della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis, comma 5, e del relativo messaggio di posta elettronica, essendosi limitata a depositare solo il messaggio di posta elettronica certificata inviatole dalla controparte (in copia cartacea priva della indispensabile attestazione di conformita’ all’originale). Di qui l’improcedibilita’ del ricorso, dovuta, ripetesi, alla mancanza in calce della la relazione di notifica a mezzo pec di qualsivoglia attestazione di conformita’ della stessa all’originale. Ne’ puo’ considerarsi fondata la pur articolata ricostruzione normativa e sistematica operata dalla difesa della ricorrente nella seconda memoria illustrativa del 14.7.2017, a mente della quale, in base al combinato disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3 bis, comma 2, e Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 9, commi 1 bis e 1 ter, e articolo 23 il potere certificatorio sarebbe riconosciuto solo al notificante, e non anche all’avvocato ricevente la notificazione a mezzo pec (cfr. pag. 5). Infatti, se e’ vero che la L. n. 53 del 1994, articolo 9, comma 1 bis a sua volta richiamato dal successivo comma 1 ter, nell’indicare i documenti rispetto ai quali l’avvocato deve attestare la conformita’ (messaggio di posta elettronica certificata, suoi allegati e ricevute di accettazione e di avvenuta consegna), sembra immaginata esclusivamente per il difensore che abbia proceduto alla notifica (piuttosto che per quello che l’abbia ricevuta), e’ altrettanto vero che ragionare diversamente equivarrebbe ad esporre sempre e comunque il ricorrente alla inevitabile declaratoria di improcedibilita’. D’altra parte, il Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 9 richiede indistintamente l’attestazione della conformita’ all’originale delle copie su supporto analogico di documento informatico da parte di "un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato", senza operare alcuna distinzione tra avvocato del mittente e del destinatario della notifica. Da ultimo, nel ribadire che, dati i profili anche pubblicistici sottesi alla verifica della procedibilita’ di un ricorso in cassazione, e’ di per se’ irrilevante il comportamento processuale inerte o, addirittura, conciliante del controricorrente quanto alla data di notifica della decisione impugnata, e’ evidente l’impossibilita’ di riconoscere qualsivoglia valenza probatoria ad una mera fotocopia della relazione di notifica priva di sottoscrizione, che, come tale, non puo’ escludere sia la poi non compiuta notificazione della sentenza sia l’avvenuta sua notificazione in epoca anteriore. Solo l’attestazione con propria sottoscrizione autografa della conformita’ agli originali digitali delle copie analogiche della relazione di notificazione redatta dal mittente e del collegato messaggio di posta elettronica assicura, attraverso una esplicita assunzione di responsabilita’, l’avvenuta esecuzione della notifica della sentenza ad opera della controparte, dovendosi poi presumere, in assenza di elementi oggettivi di segno contrario, che il perfezionamento della stessa (attraverso la sua effettiva ricezione) si sia verificato lo stesso giorno. 2. Attesa l’improcedibilita’ del ricorso principale, quello incidentale tardivo proposto nell’interesse di (OMISSIS) deve essere considerato inefficace.   Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e cio’ non in virtu’ di un’applicazione analogica dell’articolo 334 c.p.c., comma 2, - dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilita’ dell’impugnazione principale -, bensi’ in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale e’ stata riconosciuta la sua proponibilita’ (Sez. U, Sentenza n. 9741 del 14/04/2008; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2381 del 04/02/2014).

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