La Suprema Corte di Cassazione è di recente intervenuta sulla invalidità del testamento olografo; l’impugnante aveva dedotto la incapacità del de cuius al momento della redazione, ma la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, in base alla quale l’impugnante non aveva dimostrato con sufficienza l’incapacità del testatore. La Cassazione, con la sentenza n. 28758 del 30.11.2017, ne approfitta per ricordare i principi consolidati in merito. La Cassazione afferma che "
Come questa Corte ha precisato, tale giudizio deve necessariamente risultare dall’esame coordinato di numerosi elementi e l’adeguatezza della motivazione del giudice del merito deve essere vagliata con riferimento all’insieme degli stessi, nonche’ alle difese delle parti, al fine di verificare che, nel suo complesso, il giudizio risulti adeguatamente e concretamente giustificato (Cass. 23900/2016), mentre appare al riguardo irrilevante la distinzione tra testamento olografo e testamento raccolto da notaio, non mutando la nozione di incapacita’ naturale del testatore, che postula la esistenza non gia’ di una semplice anomalia o alterazione delle facolta’ psichiche ed intellettive del "de cuius", bensi’ la prova che, a cagione di una infermita’ transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volonta’, della coscienza dei propri atti ovvero della capacita’ di autodeterminarsi.Considerato inoltre che lo stato di capacita’ costituisce la regola e quello di incapacita’ l’eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacita’, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacita’ totale e permanente (nel qual caso e’ compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo) (Cass. n. 8079/2005).Orbene, nel caso di specie, la Corte ha fondato la statuizione secondo cui non puo’ ritenersi provata l’incapacita’ naturale della de cuius al momento della redazione del testamento olografo, sul complessivo esame delle risultanze istruttorie, sottoposte ad analitico scrutinio, onde la decisione risulta sorretta su un apparato argomentativo logico e del tutto congruo, in quanto il giudice di appello ha dato ampiamente conto in motivazione degli elementi in forza dei quali ha ritenuto che l’attore in impugnazione non abbia assolto all’onere di fornire la prova rigorosa dell’incapacita’ di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria.Ed invero, seppure il certificato del medico curante prodotto attestava che in epoca prossima alla redazione del testamento la de cuius era affetta da fenomeni patologici gravi, che determinavano l’impossibilita’ per la medesima di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, tale giudizio medico, ben potendo ritenersi riferito alle incombenze squisitamente materiali e dunque ad una compromissione afferente la sfera dell’integrita’ fisica e non anche psichica, secondo la adeguata valutazione del giudice di merito, non implica di per se’ la prova, a quella data, di un decadimento tale da integrare la carenza della capacita’ di intendere e di volere".
La Corte ha quindi rigettato il ricorso per cassazione.