Con questa recente decisione, la Suprema Corte di Cassazione interviene nell’ambito di una disputa avente ad oggetto impugnazione di delibere assembleari. A seguito della sentenza della Corte di Appello, la parte soccombente propone ricorso per cassazione, asserendo che la Corte di Appello avrebbe deciso la causa, esaminado una delibera condominiale, anzichè un’altra, decisiva per il contendere.
Ad avviso della Corte di Cassazione ( Sezione 2 civile Sentenza 19 dicembre 2017, n. 30518), Le censure non sono ammissibili, perche’ denunciano un tipico errore revocatorio, che avrebbe dovuto essere oggetto di altro rimedio, cioe’ il ricorso per revocazione rivolto allo stesso giudice che aveva emesso la sentenza asseritamente viziata. Se infatti si ipotizza che la Corte di appello, pur citandola correttamente quanto alla data, ha considerato e giudicato esclusivamente un’altra delle delibere presenti in atti - la si rinviene come doc 12 del fascicolo di primo grado (cfr ricorso pag. 39) - si ipotizza che vi sia stata una svista percettiva, un errore nella percezione degli atti di causa (Cass. 12962/12), consistente nell’aver esaminato e valutato un documento invece di un altro. L’errore di fatto costituisce motivo di revocazione a norma dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione, se si assume che il giudice per necessita’ logico-giuridica si sarebbe determinato in maniera diversa ove non avesse commesso la svista addebitatagli (cfr tra le tante Cass. 19174/16; 27555/11). E’ infatti sindacabile in sede di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti, ma non, come nella specie si ipotizza, un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione (v. Cass. 19921/12). Di qui l’inammissibilita’ del ricorso.
Altro motivo per prestare attenzione nella scelta del rimedio impugnatorio.