Con la sentenza n. 2/2012 depositata il 2 luglio 2012, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno stabilito che “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.
Il cambio di paradigma ermeneutico così proposto, postula dunque la valutabilità dell’affidamento del percettore di buona fede dell’indebito quale desumibile dal decorso del tempo procedimentale e da altri indici presuntivi che conducono ad un giudizio di irripetibilità dell’indebito nei confronti del ricorrente.
Questi principi sono essenziali al fine di chiedere alla Corte dei Conti la declaratoria di irripetibilità delle somme oggetto di recupero da parte dell’INPS.
A conferma di tali principi, si segnalano anche: Corte dei Conti sezione Giurisdizionale per il Lazio, Sent 353/2014Corte dei Conti sezione Giurisdizionale per il Lazio, sent. N. 582/2014.
L’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto tutela la clientela in tema di recupero indebito pensionistico dinanzi la Corte dei Conti, al fine di far dichiarare la IRRIPETIBILITA di quanto ricevuto negli anni passati.