Opinabile decisione della Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 17020 del 28.6.2018, è chiamata a pronunciarsi su una eccezione del controricorrente, che eccepiva la inammissibilità del ricorso proposto, in quanto notificato via pec con atto in pdf privo della firma digitale e della estensione 7pm.
La Cassazione ritiene che "le specifiche tecniche non prevedono che il documento originale informatico oggetto di notificazione telematica debba essere sottoscritto con firma digitale. In particolare, deve considerarsi documento originale informatico l’atto giudiziario redatto al computer con qualsiasi sistema di videoscrittura. L’unico vincolo imposto dalle specifiche tecniche è che il documento sia convertito in formato PDF "senza restrizioni per le operazioni di selezione e Copia di parti.
La sottoscrizione digitale è prescritta dall’art. 12 delle specifiche tecniche, ma si riferisce alla copia dell’atto processuale da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario. Del resto, che la sottoscrizione digitale dell’atto da notificare costituisca una mera eventualità, risulta chiaro dal tenore testuale dell’art. 19 bis, comma 4, delle specifiche tecniche.La sottoscrizione digitale dell’atto processuale da notificare non è prevista neppure dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 18, comma 1, o dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis (che costituisce la fonte primaria della disciplina della notificazione con modalità telematica).Deve quindi escludersi che sussista alcun obbligo, per il difensore che proceda alla notificazione telematica di un atto processuale, di sottoscrivere digitalmente il documento che intende allegare al messaggio di posta elettronica certificata.
Decisione non condivisibile, posto che un ricorso per cassazione "analogico" privo di sottoscrizione autografa rischia di essere inammissibile, in quanto privo della paternità del contenuto; la firma digitale equivale ad una sottoscrizione autografa, ma la Corte di Cassazione giudica in maniera non paritetica atto digitale ed atto analogico.