La Corte di Cassazione, con la Ordinanza 26 maggio 2021, n. 14468, si è espressa in tema di capacità a testimoniare del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro stradale.La Suprema Corte fornisce una risposta negativa, il conducente di un auto coinvolto in un sinistro ha un interesse concreto ed attuale, che lo rende incapace di testimoniare. Come afferma la Cassazione, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. come da ultimo chiarito da Cass. 19121/2019), che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004. Il principio in questione rimonta a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, secondo cui la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione cosi come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa d'incapacità a testimoniare".
La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia.
In tal senso, è la motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell'8 giugno 2012, ove si legge che "l'incapacità prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso". Tale principio è sempre stato applicato da questa Corte. In particolare: - Sez. 3, Sentenza n. 21106 del 16 settembre 2013 ha ritenuto incapace a deporre il mandatario dell'acquirente di un immobile, nonostante il mediatore avesse rinunciato a qualsiasi provvigione nei suoi confronti;
- Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell'8 giugno 2012, ha ritenuto capace a deporre il mediatore, nella lite pendente tra il venditore e l'acquirente, non perchè titolare di un interesse "non concreto e non attuale", sul presupposto che l'oggetto del giudizio (il pagamento del pezzo) fosse diverso da quello che dell'interesse del testimone (ilpagamento della provvigione);
Sez. 3, Sentenza n. 1022 del 25 gennaio 2012 non è pertinente rispetto al presente giudizio, in quanto aveva ad oggetto il diverso problema della rilevabilità d'ufficio dell'incapacità a deporre;
Il trasportato danneggiato, pertanto, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista, quanto a quella introdotta da quest'ultimo contro il primo. Così nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il trasportato-testimone può avere interesse, esemplificando:
- all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi;
- all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo;
- all'accertamento dell'assenza della ricorrenza d'un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell'art.141 cod. ass..
L'Avv. Giuseppe Pompeo Pinto, cassazionista, tutela i clienti in ambito di sinistri stradali, anche dinanzi la Corte di Cassazione di Roma.