(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-75891204-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-NVW2QPC'); ga('send', 'pageview');l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato cassazionista in roma, laureato presso l'università la sapienza di roma, con la votazione di one hundred ten/one hundred ten, esercita a roma la professione di avvocato dal 2001.lo studio legale si avvale della collaborazioni di altri avvocati, anche cassazionisti su roma, e tratta principalmente il diritto civile e il diritto del lavoro, e pone particolare attenzione alle esigenze della clientela.lo studio legale assiste la clientela anche con il patrocinio a spese dello stato ( gratuito patrocinio). Si offre un servizio di richiesta e rilascio certificati residenza del Comune di Roma al costo di € 20.lo studio legale avvocato cassazionista roma offre consulenza legale ed un servizio di domiciliazione e sostituzione udienza e udienze a roma, con disponibilità alla sostituzione ( cd sostituto processuale) udienze in corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti, corte di appello e tribunale.lo studio presta assistenza legale in tutti i settori del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale, vittime del dovere, assicurazioni,contrattualistica, infortunistica stradale, recupero crediti, controversie condominiali, acquisto immobili in aste giudiziarie immobiliari a roma. avvocato civilista iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a decorrere dal 2014, esperto in tecniche opportunity di risoluzione delle controversie (adr), è stato dapprima accreditato quale conciliatore presso la digicam arbitrale di roma, azienda speciale della camera di commercio di roma, poi ha rivestito anche il ruolo di mediatore presso l'organismo di mediazione forense di roma. cultore di studi di ogni forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonchè degli oneri probatori, l'avv. giuseppe pompeo pinto, avvocato civilista in roma, ha conseguito importanti sentenze in favore della propria clientela, sia in materia di diritto civile, sia in materia di diritto del lavoro. avvocato civilista assiduo frequentatore delle aule di udienza del tribunale , corte di appello e cassazione.l'avvocato a roma tratta ed ha trattato casi di incidente mortale, sinistro mortale, sinistri mortali. offre assistenza in acquisto immobili e appartamenti in aste giudiziarie e immobiliari a roma.l'avvocato segue costantamente l. a. giurisprudenza, sia della cassazione che del tribunale di roma. il sito presenta anche le istruzioni according to gli avvocati cassazionisti consistent with l. a. corretta formazione, preparazione e collazione del fascicolo di parte da depositare in corte di cassazione civile ( guida su come si forma e prepara il fascicolo dell'avvocato in line with la corte di cassazione civile). avvocato cassazionista a roma fornisce l. a. prima consulenza gratuita on-line. contattaci consistent with telefono tel. 389/0219253 o clicca su contatti per il shape.

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Conducente del veicolo coinvolto in sinistro non può testimoniare

2021-08-25 20:40

Avv. Giuseppe Pompeo Pinto

Procedura Civile ,

Conducente del veicolo coinvolto in sinistro non può testimoniare

Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 26 maggio 2021 n. 14468

La Corte di Cassazione, con la Ordinanza 26 maggio 2021, n. 14468, si è espressa in tema di  capacità a testimoniare del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro stradale.La Suprema Corte fornisce una risposta negativa, il conducente di un auto coinvolto in un sinistro ha un interesse concreto ed attuale, che lo rende incapace di testimoniare. Come afferma la Cassazione, è  pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. come da ultimo chiarito da Cass. 19121/2019), che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004. Il principio in questione rimonta a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, secondo cui la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione cosi come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa d'incapacità a testimoniare".

La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia.

In tal senso, è la motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell'8 giugno 2012, ove si legge che "l'incapacità prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso". Tale principio è sempre stato applicato da questa Corte. In particolare: - Sez. 3, Sentenza n. 21106 del 16 settembre 2013 ha ritenuto incapace a deporre il mandatario dell'acquirente di un immobile, nonostante il mediatore avesse rinunciato a qualsiasi provvigione nei suoi confronti;

- Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell'8 giugno 2012, ha ritenuto capace a deporre il mediatore, nella lite pendente tra il venditore e l'acquirente, non perchè titolare di un interesse "non concreto e non attuale", sul presupposto che l'oggetto del giudizio (il pagamento del pezzo) fosse diverso da quello che dell'interesse del testimone (ilpagamento della provvigione);

Sez. 3, Sentenza n. 1022 del 25 gennaio 2012 non è pertinente rispetto al presente giudizio, in quanto aveva ad oggetto il diverso problema della rilevabilità d'ufficio dell'incapacità a deporre;

Il trasportato danneggiato, pertanto, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista, quanto a quella introdotta da quest'ultimo contro il primo. Così nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il trasportato-testimone può avere interesse, esemplificando:

- all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi;

- all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo;

- all'accertamento dell'assenza della ricorrenza d'un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell'art.141 cod. ass..

 

L'Avv. Giuseppe Pompeo Pinto, cassazionista, tutela i clienti in ambito di sinistri stradali, anche dinanzi la Corte di Cassazione di Roma.

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