Nuovo successo dell’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto presso la Corte di Cassazione, in materia di azione di regolamento di confini.
Avverso una sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva dichiarato la sussistenza di un confine sulla base di prove testimoniali e una consulenza tecnica d’ufficio, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 948 e 950 cc, in quanto la Corte di Merito ha omesso di esaminare i titoli di acquisto ed, in via residuale, i dati catastali. La predetta statuizione contrasta con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di actio finium regundorum ed avrebbe seguito l’erronea consulenza tecnica d’ufficio, anche con riguardo ai pali della luce ed alla recinzione semidemolita.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32726/2022 del 7 novembre 2022 ha accolto il motivo principale formulato dall’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto sostenendo che “Il motivo, che richiama espressamente i titoli, prodotti ed asseritamente trascurati, è fondato.
2.a) Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (Sez. 6-2, n. 12327 del 23 giugno 2020).
Nella specie, la Corte d’appello ha valorizzato la consulenza tecnica d’ufficio e le deposizioni di una serie di testi, senza che nella parte motiva vi sia traccia dell’esame dei rispettivi titoli di proprietà, il cui scrutinio il giudice di merito avrebbe dovuto comunque effettuare – stante l’allegazione dei rispettivi atti - a prescindere dalla decisione finale, che risulta pertanto monca. E’ stato in tal modo violato il disposto di cui all’art. 950 c.c. il quale, nell’affermare al 2° comma che “ogni mezzo di prova è ammesso”, impone appunto una valutazione di tutto il materiale probatorio, compreso quello documentale, hinc et inde allegato (Sez. 2, n. 10062 del 24 aprile 2018).
Ed infatti, come sostenuto nel ricorso per cassazione, la Corte di Appello non ha effettuato alcun accertamento sui confini partendo dai titoli di proprietà : In tema di azione di regolamento di confini, il giudice di merito deve fondare il proprio accertamento sulla base delle risultanze dei rispettivi titoli di proprietà delle parti ( Cass. n. 13707/2007).
Ed ancora: “Al fine di determinare il confine tra fondi, il giudice di merito, pur avendo ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti senza alcuna graduazione d'importanza (salvo per le indicazioni solo sussidiarie delle mappe catastali), non può tuttavia prescindere dall'esame dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, né, trattandosi di lotti separati di un appezzamento in origine unico, dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dal tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione quando le misure stesse siano gli unici elementi idonei ad individuare la linea di demarcazione tra le due proprietà (Cass. n. 2204/1997).
La Corte ha dichiarato assorbiti anche i motivi n. 5 e 6 in relazione a statuizione collegate con la domanda ( risarcimento del danno, arretramento del muretto di confine), per una nuova statuizione da parte del Giudice di Merito.
L’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto tutela di diritti dei clienti anche in materia di diritti reali e regolamento di confini, sia presso i Giudice di Merito ( Tribunale e Corte di Appello) che presso la Corte di Cassazione.