Può capitare, probabilmente alle primi armi, che in materia locatizia, un avvocato proponga una opposizione a decreto ingiuntivo, non mediante il deposito del ricorso, ma mediante atto di citazione.
Gli effetti, anche pregiudizievoli, possono essere pesanti, posto che il termine per fare l’opposizione è correlato alla pendenza del giudizio, quindi dalla notificazione della citazione ( rito ordinario ) oppure dal deposito del ricorso ( rito locatizio).
Ma cosa succede in questi casi? Si applica la disciplina di cui all’art. 4 Dlvo 150/2011, che prevede il mutamento del rito, facendo salvi gli effetti della citazione e della tempestività se l’opposizione è notificata nei termini?
La Suprema Corte a S.U., con la sentenza sopra indicata ha enunciato il principio di diritto per cui «allorché l’opposizionea decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447bisc.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, art. 4 –che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 -, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c.».
Quindi, non applicandosi la disciplina indicata, l’opposizione a decreto ingiuntivo sarà tempestiva se l’atto di citazione, oltre la notificazione nei termini, venga depositato in cancelleria entro i 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo.