Si allega uno dei successi ottenuti dallo Studio Legale in tema di compravendita immobiliare, in particolare relativa ad immobile soggetto a prezzo massimo di cessione.Nel caso in esame, è stata proposta citazione nei confronti dell’Agenzia Immobiliare, in quanto non aveva informato i clienti ( promissari acquirenti), che l’immobile ricadeva in area vincolata con obbligo per il costruttore cessionario e i suoi aventi causa di stabilire un prezzo massimo ex art. 8 della L. 10/1977; il preliminare tra le parti è stato concordemente annullato, in quanto i venditori avevano fissato un prezzo non realizzabile; la parte acquirente, difesa dall’Avv. Giuseppe P. Pinto , ha citato in giudizio l’Agenzia Immobiliare chiedendo il ristoro di tutti i danni subiti e subendi, in considerazione del fatto che gli acquirenti avevano venduto un proprio appartamento, affittato un altro appartamento, nell’attesa di trasferirsi in quello oggetto del preliminare. Il prezzo massimo di cessione ha impedito la vendita, e l’Agenzia Immobiliare non ha informato di ciò gli acquirenti. Per questo è stata pesantemente condannata dal Tribunale di Roma a risarcire i danni patiti per quasi € 60.000,00, tra cui la restituzione della provvigione pagata e gli affitti corrisposti. Interessante la motivazione allorchè il Giudice afferma che "l’art. 1759, primo comma, c.c. - che impone al mediatore l’obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell’affare che possano influire sulla sua conclusione - deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché con la disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989 - che ha posto in risalto la natura professionale dell’attività del mediatore, subordinandone l’esercizio all’iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), condizionando all’iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6) -: il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell’adempimento della sua prestazione (che si svolge in ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico - giuridica (come l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie) al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell’affare a lui non note, è pur tuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle (Cass. Civ. Sez. III, 8.5.2011 n 6389).Ne consegue che la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all’art. 1218 c.c., l’inadempimento del mediatore rispetto a tali obblighi per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione atteso che il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con l’ordinaria diligenza l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente e che tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dall’acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, sia rifiutando il pagamento della provvigione (Cass. Civ. Sez. II, 15.3.2006 n 5777; Cass. Civ. Sez. III, 8.5.2012 n 6926).
Lo Studio dell’Avvocato Giuseppe Pompeo Pinto, Cassazionista in Roma, tutela la clientela in tema di compravendita immobiliare, anche relativa ad immobili sottoposti a vincoli con prezzo massimo di cessione.
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