Altra interessante pronuncia della Corte di Cassazione, che in tema di notificazioni e processo telematico, spesso prende decisioni che stupiscono gli operatori del diritto. La notifica via pec si esegue allegando il pdf nativo, quindi, non stampato, firmato ed oggetto di scansione; pdf nativo significa che il file è in word, redatto con un programma per scrivere, poi trasformato in pdf senza modifiche. Ma cosa succede se la notifica via pec viene effettuata allegando invece un ricorso ( nella specie un ricorso per cassazione) in pdf non nativo, ossia stampato e scansionato.
Nulla, per la cassazione la notificazione è regolare.Lo ha deciso la Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 12/07/2018 n° 18324, che ha deciso quanto segue .1.1. L.L. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale.
Sostiene che l’inammissibilità deriverebbe dal fatto che il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) notificatogli dalla società ricorrente conteneva in allegato un file in formato " (OMISSIS).pdf "nativo", ovvero realizzato mediante la conversione in tale formato di un file realizzato con un programma di videoscrittura.
Conclude osservando che tali norme hanno lo scopo di consentire al destinatario dell’atto di copiarne le parti desiderate "senza ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri"; che l’errore commesso dalla ricorrente impediva il raggiungimento di tale scopo; che pertanto l’atto doveva dichiararsi nullo. Cita, al riguardo, due precedenti in tal senso pronunciati nell’anno 2014 da due diversi uffici giudiziari di merito.
1.1. L’eccezione è manifestamente infondata.
A palesarne l’infondatezza basteranno due considerazioni:
- primo: l’intimato si è costituito e difeso, ed ha perciò sanato qualsiasi ipotetica nullità (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 13857 del 18/06/2014, Rv. 631660-01);
- secondo: scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l’atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest’ultimo il "copia e incolla". E’ la conoscibilità dell’atto notificato, non la sua "navigabilità" - come pretenderebbe il ricorrente, e il precedente di merito da esso invocato - a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Sez. 5 -, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, Rv. 647092-01).
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